La quadreria

La Quadreria concede in uso gli spazi del museo secondo le modalità definite dall’ASP Città di Bologna. Per maggiori informazioni consulta la sezioni Affitta i nostri spazi

Le riproduzioni fotografiche e video dei beni culturali dell’ASP sono concesse nel rispetto del DLgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Fatte salve le esigenze di tutela dell’integrità fisica e della destinazione culturale dei beni, l’uso individuale, la riproduzione e l’uso strumentale e precario di beni culturali dell’ASP sono consentiti, previa autorizzazione e a seguito di atto formale di concessione del Direttore Amministrativo dell’ASP Città di Bologna (di seguito denominato Direttore), ai sensi degli artt. 106, 107, 108 e 109 del Codice, nei limiti delle disposizioni in esso contenute ed in quelle in materia di diritto d’autore.

La riproduzione e l’uso dei beni culturali sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi determinati dal Direttore che ha in consegna i beni, così come fissati in apposito tariffario, e corrisposti, di regola, in via anticipata.

Art 108 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione”

  1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
  2. a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
  3. b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
  4. c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
  5. d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
  6. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
  7. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

  1. 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
  2. 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
  3. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
  4. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
  5. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

 

 

 

Chiara Amato
Modificato in data:  28-03-2024